Riforma PAC 2023/2027

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Riforma PAC 2023/2027

Confagricoltura Costa Toscana
Pubblicato da Confagricoltura in Costa Toscana · 09 Giu 2024
È stato ufficializzato a seguito dell’intesa in Conferenza Stato Regioni il decreto ministeriale che modifica il quadro delle regole che si attueranno per la campagna domande 2024, anche a seguito della approvazione e dalla entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1468 che ha derogato in maniera sostanziale, come noto, gli impegni di condizionalità a partire dalla nuova definizione della BCAA 8.

Ma quali sono le maggiori novità introdotte dal decreto? Eliminazione dell’obbligo di destinazione del 4% dei seminativi a riposo e conseguente costituzione di un livello dedicato dell’ecoschema 5.
È confermata l’articolazione dell’ecoschema 5 “Misure specifiche per gli impollinatori” su due livelli:
– Il Livello 1 che è dedicato al 4% dei seminativi aziendali destinati a superfici non produttive (compresi i terreni lasciati a riposo);
– Il Livello 2, che per il 2024, è di fatto analogo all’Ecoschema 5 della precedente campagna 2023.
Al Livello 1 dell’ECO5, per il 2024, si può accedere solo destinando il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo e possono accedere:
  • le aziende con superficie a seminativi sopra i 10 ettari che hanno destinato il 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive compresi i terreni lasciati a riposo.
Per il 2024, tra i casi delle aziende esenti dalla BCAA 8 (sulla base della normativa precedente al Reg. (UE) 2024/1468), che possono accedere al Livello 1 dell’ECO5 abbiamo:
  • le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi che hanno messo il 4% della superficie a seminativi a riposo;
  • le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi che hanno messo il 4% della superficie a seminativi a riposo;
  • le aziende che hanno aderito alle modalità previste dal Reg. (UE) 2024/587 di deroga per il 2024 alla BCAA 8 e che hanno messo il 4% della superficie a seminativi a riposo.
Per il 2024, sono di fatto, quindi, escluse dall’accesso al Livello 1 dell’ECO5 le aziende con superficie a seminativi sotto i 10 ettari.
A partire dall’anno di domanda 2025, potranno accedere al Livello 1 dell’ECO5 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta al 4% dei seminativi aziendali a riposo, la destinazione del 4% della superficie a seminativi a finalità non produttive potrà essere raggiunta anche utilizzando elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi (per quelli già esistenti ai fini della nuova BCAA 8, vi è l’obbligo di mantenimento).
Da notare che, mentre per i terreni a riposo vi è la possibilità di accedere al Livello 1 ogni anno, mantenendo appunto la superficie a riposo, per gli elementi caratteristici del paesaggio questo non è possibile, perché una volta costituiti sono soggetti (a partire dall’annualità successiva) all’obbligo di mantenimento di cui alla BCAA 8.
Ecoschema 5, livello 2, semente certificata
È confermata dall’anno di domanda 2025, per ottemperare agli impegni del Livello 2 dell’ECO5, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata.
Colture da rinnovo ai fini dell’Ecoschema 4
Sono confermate le integrazioni previste all’Allegato VIII del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022 relativamente alle specie da rinnovo e che pure Confagricoltura aveva sollecitato.
Elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi
Sono confermati, anche nell’ambito dell’Allegato relativamente alla BCAA 8, gli obblighi in merito agli elementi caratteristici del paesaggio non produttivi. Una modifica in particolare che mirava ad eliminare le sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche e che era stata discussa in ambito Stato- Regioni non è stata accolta.
Cumuli e incompatibilità dei nuovi pagamenti ECO 5.1 e ECO 5.2
Il decreto ribadisce il quadro delle cumulabilità e delle incompatibilità dei pagamenti dei nuovi due sottolivelli dell’Ecoschema 5. In particolare, la situazione è quella schematizzata nella tabella seguente (v. art. 2. C. 8 del decreto).
Termine di presentazione delle domande di aiuto PAC 2024
È confermata la proroga al prossimo 31 luglio della presentazione delle domande per l’anno 2024. Si precisa, però, che diversamente da quanto avvenuto anche nella precedente campagna, con l’entrata in vigore del D. lgs. 23 novembre 2023 n. 188 (e in particolare dal comma 4 bis dell’art. 5 del D. lgs. 17 marzo 2023 n. 42, come integrato dal D. lgs. 23 novembre 2023 n. 188) alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dai sopracitati decreti legislativi.
Quindi, di fatto, non sono più previsti i 25 giorni senza penalità per le richieste di modifica della domanda iniziale presentate oltre il termine. Pertanto, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all’aumento dell’entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.


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