INPS - Esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dai datori di lavoro

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INPS - Esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dai datori di lavoro

Confagricoltura Costa Toscana
Pubblicato da Confagricoltura in Costa Toscana · 15 Aprile 2021

Cari Associati,
Si rende noto che l’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 con la quale fornisce indicazioni per l’attuazione dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio - 30 giugno 2020, dai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi dell’art. 222, c. 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.
Ambito di applicazione:
L’esonero straordinario spetta alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco previsti da un apposito allegato al decreto di attuazione (D.M. 15 settembre 2020), nonché a quelle che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n.104/2020,convertito dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126, come attuato dal D.M. 10 dicembre 2020. Per aver diritto al beneficio è sufficiente che l’azienda interessata eserciti una delle attività indicate dai codici ATECO di cui al D.M. 15 settembre 2020 e al D.M. 10 dicembre 2020, non necessariamente in via principale.
Qualora l’azienda svolga una delle attività identificate dai codici ATECO di cui ai citati decreti interministeriali, anche in via secondaria, avrà comunque diritto all’esonero sulla “posizione contributiva complessiva”, e non solo con riguardo ai lavoratori addetti a tale attività.
Si ricorda che nell’ambito di applicazione dell’esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.
Budget totale:
L’esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell’importo complessivo di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020, cui si aggiungono i 51,8 milioni di euro successivamente stanziati dall’art. 58-quaterdella legge n.126/2020.
In caso di superamento del budget complessivo (426,1 + 51,8 milioni di euro), lo sgravio sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione. Sarà l’INPS a rideterminare l'agevolazione, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.
Misura dell’agevolazione:
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno2020.
Le contribuzioni che non rientrano nell'esonero sono le seguenti:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- premi e contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000 (previsto dall’art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978);
- contributo (ove dovuto), al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (art. 1, c. 755, della legge n. 296/2006);
- contributo (ove dovuto), ai Fondi settoriali di solidarietà bilaterali per i trattamenti salariali in caso di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa (artt. 26, 27, 28 e 29 del D.lgsn. 148/2015), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.
Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, alle seguenti condizioni:
- la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Aiuti COVID - Quadro temporaneo:
l'agevolazione è concessa con i limiti individuali fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 ed, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni (cd.“Quadro temporaneo”) che è stata recentemente rivista, innalzando il tetto da 100.000 a 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
I medesimi decreti prevedono che, a tal fine, nella domanda presentata all’INPS le imprese interessate dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020.
In caso di superamento del limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, l’agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente tale limite; l’esonero spetta anche in “quota parte” qualora l’azienda superi il limite di spesa individuale (225.000 euro per le imprese del settore primario) fissato dal “Quadro temporaneo”. In tale ipotesi, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi, oltre alle contribuzioni escluse dall’esonero (vedi sopra). Superati i 30 giorni saranno dovute le sanzioni civili per omissione a decorrere dalla predetta scadenza.
Modalità di presentazione della domanda:
Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni”, sul sito istituzionale www.inps.it.
Esito positivo dell’istanza:
in caso di esito positivo dell'istanza, per il recupero delle somme già pagate relativamente alle denunce contributive mensili di competenza dei mesi da gennaio a giugno 2020 verrà generato un credito in favore dei datori di lavoro interessati che potrà essere scomputato dalle future obbligazioni contributive.
Per i datori di lavoro che operano col sistema Unimens-Posagri, che hanno regolarmente adempiuto alle obbligazioni contributive relative al I e al II trimestre 2020 (il cui pagamento era previsto, rispettivamente, al 16 settembre e al 16 dicembre 2020) l’azienda matura un credito che potrà essere portato in compensazione con la contribuzione dovuta per i prossimi trimestri.
**In caso di esito favorevole dell'istanza, i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle contribuzioni escluse dall’esonero (di cui sopra) in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi, qualora il pagamento dei predetti importi avvenga oltre tale termine (30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell'istanza), saranno invece dovute le sanzioni civili per omissione a decorrere dalla predetta scadenza, ai sensi dell’art. 116, c. 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
Esito negativo dell’istanza:
In caso di rigetto dell’istanza il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili ed interessi, calcolati a decorrere dalla data di scadenza ordinaria del versamento (16 settembre e 16 dicembre 2020).
Sospensione dei versamenti:
In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i decreti interministeriali hanno disposto la sospensione per i destinatari dell'agevolazione, dei versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, fino alla data di definizione delle istanze medesime (cfr. messaggio INPS n. 3341 del 15/09/2020).
La sospensione – che trova applicazione anche alle contribuzioni escluse dall’esonero (quota a carico del lavoratore, quota contribuzione INAIL, etc.) – ha riguardato in particolare le tranches di contribuzione unificata relativa alla manodopera agricola in scadenza il 16 settembre 2020 (I trimestre 2020) e il 16 dicembre 2020 (II trimestre 2020).
Si ricorda inoltre che, la sospensione del versamento delle rate del 16 settembre e del 16 dicembre u.s. da parte delle imprese che hanno diritto all’esonero, non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti che hanno diritto al beneficio contributivo e delle dilazioni amministrative richieste o in corso.
Allegati:

Cordiali saluti
Il Direttore - Paolo Rossi


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