COMMENTO DECRETO- LEGGE 5 febbraio 2020 n. 3

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COMMENTO DECRETO- LEGGE 5 febbraio 2020 n. 3

Confagricoltura Costa Toscana
Pubblicato da Confagricoltura in Grosseto · 18 Febbraio 2020
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COMMENTO DECRETO- LEGGE 5 febbraio 2020 n. 3
La riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, prevista nel programma di Governo Conte II, è stata avviata con la costituzione, nella legge di bilancio 2020 (art.1, c.160, l.16’/2019), di un apposito “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti“, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, con l’obiettivo di restituire potere d’acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in modo da rilanciare i consumi.
In attuazione di tale disposizione, lo scorso 24 gennaio il Governo ha adottato il testo del Decreto Legge che ridetermina l’importo ed estende la platea dei percettori del bonus IRPEF da 80 euro. Il decreto legge 3/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2020 e in vigore dal 6 febbraio 2020, prevede:
 un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, in base al quale dal prossimo 1° luglio 2020 è riconosciuto o elevato a 100 euro mensili il contributo per i lavoratori, dipendenti e assimilati, appartenenti sia al comparto privato che pubblico, con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro (quindi, 100 euro anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi);
 un'ulteriore detrazione, parametrata al reddito, riconosciuta sempre dal 1° luglio 2020, con conguaglio finale, per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
La misura è già di carattere strutturale per la parte relativa al trattamento integrativo, mentre la detrazione verrà integralmente stabilizzata dal 2021, nel quadro complessivo della riforma fiscale.
Nel dettaglio il DL dispone all’art.1, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo che non rileva ai fini IRPEF, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il trattamento integrativo spetta per il 2020 nella misura di 600 euro (100 euro mensili) se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.
L’importo del trattamento integrativo spettante va determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro, dunque considerando i giorni lavorati nel secondo semestre 2020. A decorrere dall’anno 2021, fermo restando il limite massimo di reddito (28.000 euro), l’importo del trattamento integrativo è elevato a 1.200 euro ed è determinato con riferimento all’intero anno.
I sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 eventualmente spettante. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
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Il trattamento integrativo erogato viene recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.
Il successivo articolo 2 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. L’ulteriore detrazione spetta nella seguente misura:
– 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In sostanza, l'importo dell'ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
– 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. In sostanza, per la predetta fascia reddituale, l'ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
I sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro. Il credito erogato viene recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.
L’articolo 3, prevede la sospensione dell’applicazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-bis, dell’articolo 13 del TUIR nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 nonché dei redditi agevolati degli “impatriati” di cui all’articolo 16, del decreto legislativo n.147/2015. A tali fini non rilevano, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.


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