SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

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SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Confagricoltura Costa Toscana
Pubblicato da Confagricoltura in Costa Toscana · 9 Aprile 2020

Cari Associati,
si illustrano nella presente circolare alcune prime indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con specifiche FAQ.


Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese.
In particolare, si fa riferimento alla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista dall’art. 56 del d.l. n.18/2020. Più precisamente:
  a) per le aperture di credito “a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020;
 b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni e con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; eventuali elementi accessori (garanzie) sono unitamente prorogati;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri.

E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

In relazione a quanto sopra, si illustrano di seguito alcune prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con specifiche FAQ.
Chi può accedere alla moratoria?

Le micro, piccole e medie imprese, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono tali (secondo la definizione della Commissione Europea) le imprese con meno di 250 dipendenti; con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Quali sono le condizioni di accesso?
L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Considerato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste dal decreto legge “cura Italia” non vengono considerate come misure di “tolleranza” (nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europea) e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Quali le modalità e a quali soggetti presentare la comunicazione?

Tutte le Banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal decreto legge “cura Italia”.
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del decreto legge cioè dal 17 marzo 2020.
La comunicazione può essere inviata da parte della impresa anche via pec, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
È opportuno comunque che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che le banche possano offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato come già comunicato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto dichiarare:
- Il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere, senza ulteriori formalità, alla sospensione del finanziamento secondo il principio del silenzio assenso.
Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma?
Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
Anche le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.
Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti: le imprese e le banche.
Chi si avvale della sospensione dei mutui può essere deferito come cattivo pagatore?
No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
La moratoria implica segnalazioni in centrale rischi?
No. Il soggetto finanziato non può essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato dalla Banca o dall'intermediario finanziario (vedi comunicazione Banca d'Italia del 23 marzo 2020 "precisazioni in materia di segnalazioni in centrale rischi" - comunicata con apposita circolare).

È possibile rinunciare alla sospensione?
Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione, previa specifica
comunicazione alla banca/intermediario a riprendere il pagamento delle rate.
Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l'entrata in vigore del decreto legge ma non ancora pagate?
Le rate maturate dopo l'entrata in vigore del decreto legge (17 marzo) possono esse contemplate nel calcolo del periodo di sospensione anche se la comunicazione di sospensione e' presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del decreto legge non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.
La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria?

La banca non potrà applicare commissioni in relazione alle operazioni di sospensione.
Restiamo a disposizione per ogni altra informazione.


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