Imposte e tasse - credito d’imposta “Impresa 4.0”

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Imposte e tasse - credito d’imposta “Impresa 4.0”

Confagricoltura Costa Toscana
Pubblicato da Confagricoltura in Grosseto · 18 Febbraio 2020
Com’ è noto (v. circolare confederale, prot. n.16 del 15/01/2020), con le disposizioni di cui all’oggetto, è stato introdotto l’importante incentivo del credito d’imposta nella misura del 40 per cento (ovvero del 20 per cento per gli investimenti oltre i 2,5 mln. e fino 10 mln. di euro) per l’acquisto di beni strumentali nuovi e del 15 per cento per i beni immateriali, software, ecc. (nel limite massimo di costi ammissibili di 700.000 euro),  funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e rispondenti ai requisiti tecnici contenuti nelle apposite tabelle A e B allegate alla L. n. 232/2016.
In particolare, assume notevole rilevanza la previsione della concessione del credito d’imposta per  l’acquisto dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, di cui al punto 11 della citata Tabella A, “Macchine, anche motrici e operatrici…”, tra cui rientrano le trattrici e le macchine agricole che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e la gestione computerizzata delle logiche di controllo.
Sul punto, un importante chiarimento, circa l’inclusione tra i beni agevolabili dei trattori agricoli è arrivato dal Ministero delle sviluppo economico (MISE), che, con circolare n. 177355 del 23/05/2018, in risposta ad un apposito quesito che riguardava l’agevolazione dell’iper
ammortamento (che deve intendersi operante anche per l’agevolazione del credito d’imposta 4.0, vista l’identicità del richiamo alla stessa  tabella A, da parte delle rispettive normative) ha precisato che per macchina mobile (tra cui è annoverabile il trattore agricolo), ai sensi della Direttiva 46/2007/CE, deve intendersi “ogni veicolo semovente specificatamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci…”.  L’eventuale omologazione per la circolazione stradale dei veicoli a motore e loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli,  non comporta la qualificazione della stesse quale “veicoli”, per i quali la disciplina sul credito d’imposta (come quella sull’iper ammortamento), non trova applicazione (cfr. art. 1, c. 187, L. 160/2019).
Caratteristiche tecniche delle macchine rientranti nell’allegato A
Affinché venga concesso il credito d’imposta “Impresa 4.0” è necessario, altresì, che le macchine agevolabili, comprese quelle agricole, rispondano a determinati requisiti tecnici previsti dalla predetta tabella A e, in particolare, che siano dotate delle seguenti caratteristiche:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) o soluzioni equipollenti (cfr. circ. AdE n. 4/E del 30/03/2017);
2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine;
4) interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva (Digital Twin cfr.  circ. AdEn. 4/E del 30 03 2017);
5) rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.
Inoltre, le stesse macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche:
1) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2) monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo;
3) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Al fine di rendere più agevole l’individuazione delle predette caratteristiche, in determinate componenti  tecnologiche delle macchine e/o strumenti, dopo un confronto con le principali aziende leader del settore (meccanizzazione, precision farming, ecc.), si riepilogano nella seguente tabella alcune esemplificazioni:
CARATTERISTICHE TASSATIVE                                                       COMPONENTI CHE SODDISFANO IREQUISITI
Controllo per mezzo di CNC e/o PLC1                                                           Centraline elettroniche                                                                                                                         
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica                                    Modem (CL55,CL10, AM53)  
Integrazione con il sistema logistico della fabbrica                                                 Rete dati
e/o altre macchine                 
Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva                                                    Monitor
Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza                                Certificati CE
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE (2 su 3)                                  COMPONENTI CHE SODDISFANO I REQUISITI
Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi                                                  Modem (CL55,CL10, AM53)
e/o controllo in remoto
Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro                                         Modem (CL55,CL10, AM53)
e dei parametri di processo mediante opportuni  
set di sensori e ad attività alle derive di processo
Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto  
con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio  
comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
Ulteriori condizioni per la fruibilità del credito d’imposta
Come già indicato nella citata circolare confederale, per l’utilizzo del credito d’imposta, in compensazione con le imposte e contributi del contribuente indicate nell’ F24, nei cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui viene effettuato l’investimento, è necessario:
1) che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta conservino la documentazione (contrattuale,  ecc.) idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni delle norme in commento;
2) che gli stessi soggetti producano una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche sopracitate. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
In ordine al rispetto del punto 2, è consigliabile munirsi dell’apposita perizia del tecnico qualificato anche per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, attesa la predetta verifica tecnica del rispetto delle caratteristiche tecnologiche richieste, come sopra specificato.
Infine, per quanto attiene la possibilità offerta dalla normativa di cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni riguardanti gli stessi beni fino al limite del costo sostenuto, si fa presente che l’eventuale incompatibilità va ricercata nelle disposizioni che vietano il cumulo, se previste, dalle altre misure agevolative (es. PSR)


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